Sentenza 69/2016 (ECLI:IT:COST:2016:69)
Massima numero 38804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 05/04/2016; Pubblicazione in G. U. 06/04/2016
Titolo
Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Ricorso della Regione Veneto - Asserita disparità di trattamento in favore delle Regioni del Mezzogiorno - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Ricorso della Regione Veneto - Asserita disparità di trattamento in favore delle Regioni del Mezzogiorno - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Veneto - che dispone, con riguardo all'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità - per l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 - di pagamenti dei debiti delle Regioni che già beneficino di proventi superiori ad euro 100.000.000,00 derivanti dalle aliquote loro spettanti per la coltivazione degli idrocarburi. La ricorrente, infatti, omette di riferire se in concreto essa già percepisce le suddette aliquote ed, in caso positivo, se il preteso incremento riservato alle Regioni del Mezzogiorno - che determinerebbe l'asserita disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni - sia determinante per raggiungere quel livello minimo richiesto dalla norma impugnata (euro 100.000.000,00), senza fornire alcuna motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni.
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Veneto - che dispone, con riguardo all'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità - per l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 - di pagamenti dei debiti delle Regioni che già beneficino di proventi superiori ad euro 100.000.000,00 derivanti dalle aliquote loro spettanti per la coltivazione degli idrocarburi. La ricorrente, infatti, omette di riferire se in concreto essa già percepisce le suddette aliquote ed, in caso positivo, se il preteso incremento riservato alle Regioni del Mezzogiorno - che determinerebbe l'asserita disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni - sia determinante per raggiungere quel livello minimo richiesto dalla norma impugnata (euro 100.000.000,00), senza fornire alcuna motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 4
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte