Sentenza 69/2016 (ECLI:IT:COST:2016:69)
Massima numero 38805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 05/04/2016; Pubblicazione in G. U. 06/04/2016
Titolo
Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Ricorso della Regione Veneto - Asserita applicabilità della norma impugnata ai soli enti locali e non anche alle Regioni - Grave erroneità del presupposto interpretativo - Inammissibilità delle questioni.
Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Ricorso della Regione Veneto - Asserita applicabilità della norma impugnata ai soli enti locali e non anche alle Regioni - Grave erroneità del presupposto interpretativo - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per grave erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto - che prevede che i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di euro 300.000.000,00 (euro 200.000.000,00 relativamente all'anno 2014 ed euro l00.000.000,00 relativamente all'anno 2015). Risulta evidente, infatti, che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti destinatari dei ricordati benefici - «enti territoriali» - non è limitata, come sostenuto dalla ricorrente, agli enti locali ma comprende, per costante accezione legislativa, le Regioni.
Sono inammissibili, per grave erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto - che prevede che i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di euro 300.000.000,00 (euro 200.000.000,00 relativamente all'anno 2014 ed euro l00.000.000,00 relativamente all'anno 2015). Risulta evidente, infatti, che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti destinatari dei ricordati benefici - «enti territoriali» - non è limitata, come sostenuto dalla ricorrente, agli enti locali ma comprende, per costante accezione legislativa, le Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 4
co. 5
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte