Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Esclusione dal patto di stabilità - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica ed espressiva di un principio fondamentale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 9, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto - che prevede misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, nonché misure finanziarie volte a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni e consistenti nell'esclusione dei pagamenti connessi a questi investimenti dal patto di stabilità interno, alle condizioni indicate nella disposizione. Le norme in considerazione non appartengono all'ambito di competenza del «governo del territorio» perché sono destinate a sbloccare le opere pubbliche già programmate e progettate; esse rientrano, piuttosto, nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», mirando a recuperare progetti e finanziamenti immobilizzati per cause rimuovibili attraverso il superamento di inconvenienti che non coinvolgono la violazione della disciplina inerente al governo del territorio. La correlazione funzionale tra le disposizioni oggetto di impugnazione - rispondendo ad una scelta di politica economica nazionale, adottata per far fronte all'eccezionale emergenza finanziaria ed occupazionale che il Paese sta attraversando - risulta espressiva di un principio fondamentale della materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e come tale non è invasiva delle attribuzioni della Regione nella materia stessa.
Sull'esclusione della natura di norma di dettaglio di una disposizione in considerazione della sua finalità volta al perseguimento di obiettivi di carattere generale, v. le citate sentenze nn. 205/2013 e 63/2013.