Sentenza 69/2016 (ECLI:IT:COST:2016:69)
Massima numero 38807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 05/04/2016; Pubblicazione in G. U. 06/04/2016
Titolo
Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Esclusione dal patto di stabilità - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Disposizione espressiva di un principio fondamentale sul rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno - Non fondatezza della questione.
Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Esclusione dal patto di stabilità - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Disposizione espressiva di un principio fondamentale sul rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto -che prevede misure di semplificazione e di incentivazione agli investimenti nella forma della riconvocazione della Conferenza di servizi e dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno. Le norme impugnate rientrano nella materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» e rappresentano principi fondamentali relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, la cui definizione spetta allo Stato senza alcuna lesione della competenza legislativa della Regione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto -che prevede misure di semplificazione e di incentivazione agli investimenti nella forma della riconvocazione della Conferenza di servizi e dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno. Le norme impugnate rientrano nella materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» e rappresentano principi fondamentali relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, la cui definizione spetta allo Stato senza alcuna lesione della competenza legislativa della Regione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 4
co. 3
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte