Ordinanza 70/2016 (ECLI:IT:COST:2016:70)
Massima numero 38808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 05/04/2016; Pubblicazione in G. U. 06/04/2016
Massime associate alla pronuncia:  38809


Titolo
Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Asserita violazione del principio della retribuzione adeguata alle esigenze di vita - Asserita violazione del principio di eguaglianza con riferimento ai crediti pensionistici secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 e ai crediti erariali di cui all'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 - Questione già decisa con la pronuncia n. 248 del 2015 - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha, infatti, già dichiarato non fondata analoga questione, precisando che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. La lamentata disparità di trattamento in relazione sia al regime di impignorabilità delle pensioni sia, in via subordinata, al citato art. 72-ter è stata esclusa dall'eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata, tanto più verificata alla luce di un esame obiettivo del contesto normativo complessivo e della sua evoluzione differenziata. Ne consegue la manifesta infondatezza di una questione reiterata da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia.

Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 248/2015.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 545  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte