Legge - Leggi retroattive - Divieto, quale espressione di un fondamentale valore di civiltà giuridica - Possibili deroghe, ad eccezione della materia penale - Condizioni - Ragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Tendenziale sfavore per leggi retroattive destinate a produrre effetti in un processo già radicato, in cui siano parti lo Stato o l'amministrazione pubblica. (Classif. 141006).
La retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata. (Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44724; S. 70/2020 - mass. 43257; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 108/2019 - mass. 42261).
Anche una norma innovativa può avere carattere retroattivo in quanto, nonostante il divieto di retroattività della legge costituisca fondamentale valore di civiltà giuridica dell’ordinamento, esso, in forza dell’art. 25 Cost., riceve tutela privilegiata esclusivamente in materia penale. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45974; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 132/2016 - mass. 38900; S. 170/2013 - mass. 42263; S. 264/2012; S. 78/2012).
Costante giurisprudenza costituzionale, convergente con quella elaborata dalla Corte EDU, richiede di valutare, in ordine all’uso distorto del potere legislativo, la condizione che lo Stato o l’amministrazione pubblica siano parti di un processo già radicato, il cui esito possa essere influenzato da norme retroattive. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45974; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 260/2015 - mass. 38662; S. 303/2011 - mass. 35926).