Ordinanza 72/2016 (ECLI:IT:COST:2016:72)
Massima numero 38811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/03/2016;  Decisione del  09/03/2016
Deposito del 05/04/2016; Pubblicazione in G. U. 06/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti - Opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore - Previsto deposito "dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto" - Mancata previsione dell'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza opposta - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi ritenuta analoga del reclamo nel procedimento cautelare - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo del difetto di imparzialità del giudice - Questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 78 del 2015 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 275 del 2015 - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali, nel disciplinare il nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti individuali, stabiliscono che l'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore debba essere depositata dinanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, senza prevedere l'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza. Questione identica, infatti, è stata già dichiarata non fondata, in relazione a ciascuno dei parametri evocati, con sent. n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia.

Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. le citate sentenza n. 78/2015 e ordinanza n. 275/2015.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 51  co. 1

legge  28/06/2012  n. 92  art. 1  co. 51

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte