Lavoro - Norme della Regione Siciliana - Avviamento dei lavoratori forestali - Introduzione del sistema della graduatoria unica distrettuale con applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutti i lavoratori - Ritenuta retroattività della disciplina - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza, di tutela dell'affidamento del cittadino e di buon andamento dell'amministrazione - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - nella parte in cui prevede che i lavoratori forestali già inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. reg. n. 16 del 1996 siano collocati nelle nuove graduatorie uniche distrettuali, congiuntamente al personale del servizio antincendio boschivo, sulla base di un diverso criterio di valutazione. Il rimettente, infatti, muove da un erroneo presupposto interpretativo nel ritenere il carattere retroattivo della disposizione censurata. La scelta del legislatore regionale di modificare il sistema di avviamento dei lavoratori forestali con l'adozione di una graduatoria unica comporta necessariamente l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutti i lavoratori, non essendo compatibile con la graduatoria unica l'inserimento in essa sulla base di parametri diversificati per categorie di lavoratori. I nuovi criteri sono destinati a operare solo per il futuro, non incidendo sulla loro efficacia il fatto che possano avere a oggetto titoli di servizio precedentemente acquisiti e già valutati ai diversi fini della formazione delle vecchie graduatorie che confluivano nell'elenco speciale regionale. Il principio generale di irretroattività non è derogato da norme che, disciplinando la formazione di graduatorie permanenti, introducono nuovi criteri di inserimento nelle medesime, in quanto è proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento a consentire il cambiamento dei criteri di valutazione, incidendo per l'avvenire sulla situazione di chi attende il collocamento in graduatoria.
Per l'affermazione secondo cui lo ius superveniens non impone di restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza, quando esso incide sì sulla disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità, ma non sul profilo censurato dal rimettente, v. le citate sentenze nn. 222/2015 e 172/2014.
Per l'affermazione secondo cui «proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento», v. la citata sentenza n. 11/2007.