Sentenza 74/2016 (ECLI:IT:COST:2016:74)
Massima numero 38813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRIGO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  24/02/2016;  Decisione del  24/02/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Irragionevolezza della norma che attribuisce una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. La circostanza prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, incentiva mediante una sensibile diminuzione di pena il ravvedimento post-delittuoso del reo, rispondendo sia all'esigenza di tutela del bene giuridico sia a quella di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Tuttavia, la ratio della suddetta circostanza attenuante risulta frustrata in modo manifestamente irragionevole dal momento che essa non può operare nel caso di recidiva reiterata. Attribuendosi, infatti, rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato, viene meno quell'incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l'attività collaborativa. Rimane assorbita la censura relativa all'art. 27 Cost.

Sull'articolo 69, quarto comma, cod. pen., v. le citate sentenze nn. 106/2014, 105/2014 e 251/2012.

Sulla sindacabilità della commisurazione delle sanzioni per ciascuna fattispecie astratta di reato, solo nel caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrio, v. la citata sentenza n. 68/2012.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, v. la sentenza n. 183/2011.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 69  co. 4

legge  05/12/2005  n. 251  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte