Sentenza 75/2016 (ECLI:IT:COST:2016:75)
Massima numero 38814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
23/02/2016; Decisione del
23/02/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:
38815
Titolo
Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Commissione competente a valutare l'ammissibilità dei referendum popolari nei Comuni della Provincia di Bolzano - Disciplina concernente l'istituzione e il funzionamento - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Commissione competente a valutare l'ammissibilità dei referendum popolari nei Comuni della Provincia di Bolzano - Disciplina concernente l'istituzione e il funzionamento - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. g), Cost. e 4, 5 e 6 dello statuto regionale - dell'art. 16 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11, che istituisce nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano una Commissione che valuti la legittimità, la regolarità e l'ammissibilità dei referendum popolari. La rinuncia del ricorrente all'impugnazione, seguita da rituale accettazione della parte resistente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. g), Cost. e 4, 5 e 6 dello statuto regionale - dell'art. 16 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11, che istituisce nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano una Commissione che valuti la legittimità, la regolarità e l'ammissibilità dei referendum popolari. La rinuncia del ricorrente all'impugnazione, seguita da rituale accettazione della parte resistente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
09/12/2014
n. 11
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 6
Altri parametri e norme interposte