Sentenza 75/2016 (ECLI:IT:COST:2016:75)
Massima numero 38814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  23/02/2016;  Decisione del  23/02/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:  38815


Titolo
Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Commissione competente a valutare l'ammissibilità dei referendum popolari nei Comuni della Provincia di Bolzano - Disciplina concernente l'istituzione e il funzionamento - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. g), Cost. e 4, 5 e 6 dello statuto regionale - dell'art. 16 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11, che istituisce nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano una Commissione che valuti la legittimità, la regolarità e l'ammissibilità dei referendum popolari. La rinuncia del ricorrente all'impugnazione, seguita da rituale accettazione della parte resistente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  09/12/2014  n. 11  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 6

Altri parametri e norme interposte