Pubblico impiego - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Ufficiali roganti - Provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune per determinati atti - Attribuzione di una quota al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale che esclude dal diritto di rogito i dipendenti aventi qualifica dirigenziale, espressiva di un principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuto incentivo alla stipula in forma pubblica, asseritamente incidente sugli atti successivi all'aggiudicazione in violazione della competenza legislativa statale nella materia dell'ordinamento civile - Ritenuto incentivo alla stipula in forma pubblica, asseritamente causa di aggravio dei costi in danno delle imprese aggiudicatarie sul territorio regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. g) ed l), e terzo, Cost. - dell'art. 11 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11, che disciplina i diritti di rogito dei segretari comunali, attribuendo loro una quota pari al 75%, e comunque non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune per una serie di atti previsti dalla legge. Il peculiare assetto della finanza locale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che pone a carico delle Province la spesa dei propri Comuni, senza quindi gravare sul bilancio statale, esclude che lo Stato, non concorrendo al finanziamento della spesa locale, abbia titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. Né possono dirsi lese le competenze statali in materia di ordinamento civile e organizzazione amministrativa, dal momento che la norma impugnata si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale, senza dunque interferire con la loro disciplina positiva; né essa determina l'incentivazione alla redazione in forma pubblica dell'atto, cosicché non comporta alcuna disparità di trattamento per le aziende aggiudicatarie nel territorio regionale (per l'aggravio dei costi sostenuti) rispetto a quelle aggiudicatarie su quello nazionale.
Sulla necessità che i termini della questione di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendosi individuare, tra l'altro, le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 273/2015, 218/2015, 176/2015 e 131/2015.
Sull'assenza di titolo dello Stato per dettare norme di coordinamento finanziario nei casi in cui non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, v. le citate sentenze nn. 341/2009, 133/2010, 115/2012, 187/2012 e 125/2015.