Sentenza 76/2016 (ECLI:IT:COST:2016:76)
Massima numero 38816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRIGO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  24/02/2016;  Decisione del  24/02/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:  38817


Titolo
Intervento in giudizio - Atto dell'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Soggetto che non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile l'intervento dell'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), impugnati in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. La posizione giuridica di tale associazione - che non risulta essere parte del giudizio a quo né titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - non è suscettibile di essere pregiudicata in alcun modo dall'esito del giudizio di costituzionalità.

Sulla non ammissibilità alla partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 221/2015, 178/2015, 37/2015, 162/2014 nonché le ordinanze nn. 156/2013 e 150/2012.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte