Sentenza 76/2016 (ECLI:IT:COST:2016:76)
Massima numero 38817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRIGO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  24/02/2016;  Decisione del  24/02/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:  38816


Titolo
Adozione - Matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, privo di effetti in Italia - Adozione all'estero del figlio di uno dei coniugi da parte dell'altro - Riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione - Mancata previsione - Asserita irragionevole compressione del fondamentale diritto del minore alla conservazione del nucleo familiare in cui è stabilmente inserito - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali, e specificamente dell'obbligo convenzionale di non interferenza da parte di un'autorità pubblica nella vita familiare - Carente motivazione in ordine all'esistenza della potestas iudicandi del rimettente sulla fattispecie sottoposta a giudizio - Erronea individuazione della disciplina applicabile nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, «nella parte in cui - come interpretati secondo diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)». Il giudice a quo, trascurando di compiere una corretta ricognizione del quadro normativo di riferimento, affronta in modo contraddittorio la questione relativa all'esistenza della propria potestas iudicandi sulla fattispecie sottoposta a giudizio, con conseguente erronea qualificazione dei fatti che si riverbera, a sua volta, sulla rilevanza delle questioni proposte. Il rimettente, infatti ,opera un indistinto riferimento all'art. 41 della legge n. 218 del 1995, non distinguendo tra i due commi della disposizione che prevedono differenti e alternativi procedimenti per giungere al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. Nel richiamare, poi, più specificamente l'operatività del comma 2 della disposizione appena menzionata, il giudice ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendone la fattispecie all'art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983 (indicato dalla stesso comma 2) che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. La fattispecie oggetto del giudizio a quo, invece, non è riconducibile all'ipotesi indicata poiché essa si applica ai soli cittadini italiani che, trasferendo fittiziamente la residenza all'estero mirano ad eludere la rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, mentre nella fattispecie concreta la ricorrente nel giudizio a quo è cittadina italiana solo al momento della presentazione del ricorso, ma cittadina americana al momento dell'adozione.

Sull'inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo che determina un'erronea qualificazione dei fatti sottoposti al suo giudizio e si riverbera sulla rilevanza delle questioni proposte, v., ex plurimis, le ordinanze nn. 264/2015 e 116/2014.

Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 35  co. 

legge  04/05/1983  n. 184  art. 36  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 14