Sentenza 77/2016 (ECLI:IT:COST:2016:77)
Massima numero 38818
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  08/03/2016;  Decisione del  08/03/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Regioni a statuto speciale - Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4, del d.l. n. 74 del 2012 - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana - Impugnazione di atti meramente consequenziali rispetto all'art. 2, commi 3 e 4, del d.l. n. 74 del 2012, a suo tempo non impugnato dalla Regione Siciliana - Inammissibilità del conflitto - Rigetto della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, commi 3 e 4, del d.l. n. 74 del 2012.

Testo

È inammissibile, per mancata impugnazione dell'atto legislativo presupposto, il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione siciliana - per violazione delle competenze ad essa attribuite dagli artt. 36, primo comma, dello Statuto, e 2, primo comma, delle relative norme di attuazione, nonché del principio di leale collaborazione - nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 dicembre 2012, n. 26757 ed al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012, aventi ad oggetto le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 74 del 2012. Gli atti censurati, che includono tra le risorse attribuite allo Stato anche il gettito dell'IVA calcolata sull'incremento delle accise sui carburanti, sono meramente consequenziali rispetto al decreto legge menzionato, a suo tempo non impugnato dalla Regione siciliana. Esso prevede che affluisca al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, il maggior gettito tributario derivante dall'aumento di due centesimi al litro, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota delle accise sui carburanti, demandando ad un decreto ministeriale di stabilire le modalità di individuazione del «maggior gettito di competenza delle autonomie speciali» da attribuire all'Erario. La previsione di riserva erariale delle «risorse derivanti dall'aumento», infatti, è effettuata utilizzando una locuzione sufficientemente ampia da includere anche il maggior gettito dell'IVA applicata, secondo un'interpretazione avallata anche dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge e nei lavori preparatori concernenti la successiva legge di conversione. Le medesime considerazioni debbono essere estese anche al secondo profilo di censura dedotto dalla ricorrente relativo alla violazione del principio di leale collaborazione. La suddetta inammissibilità impedisce di prendere in esame la questione incidentale di legittimità costituzionale prospettata nel ricorso.

Sulla sussistenza del necessario tono costituzionale del conflitto di attribuzione tra enti laddove venga prospettata la lesione delle competenze costituzionali della ricorrente, v. le sentenze nn. 235/2015, 263/2014, 137/2014, 380/2007 e l'ordinanza n. 27/2006.

Sulla sussistenza del necessario tono costituzionale del conflitto di attribuzione sebbene abbia ad oggetto un atto che potrebbe risultare anche illegittimo per violazione della norma di legge alla quale avrebbe dovuto dare esecuzione, v. la sentenza n. 137/2014.

Sull'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione perché proposto contro atti meramente consequenziali, confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali sia già stata esercitata la competenza contestata, v., ex plurimis, la sentenza n. 144/2013.

Sul carattere meramente confermativo ed esplicativo di disposizioni dirette ad affermare la spettanza allo Stato delle entrate, fissando termini e modalità concrete dell'acquisizione del maggior gettito, v. le sentenze nn. 144/2013, 30/2012 e 369/2010.

Sulla necessità di prevedere un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, quando il legislatore riserva all'erario "nuove entrate tributarie", ma solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa, v., ex plurimis, la sentenza n. 42/2013.

Sulla necessità di una decisione finale ad opera degli organi centrali anche se vi sia dissenso da parte della Regione, nel caso di procedimento che contempli la partecipazione della Regione quando il legislatore riserva all'erario nuove entrate tributarie, v. la sentenza n. 98/2000.

Sull'impossibilità di prendere in esame la questione incidentale di legittimità costituzionale prospettata nel ricorso per conflitto di attribuzione tra enti dichiarato inammissibile, v. la sentenza n. 144/2013.



Atti oggetto del giudizio

nota del ministero dell'economia e finanze  05/12/2012  n.   art.   co. 

 05/12/2012  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1