Sentenza 79/2016 (ECLI:IT:COST:2016:79)
Massima numero 38820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  09/03/2016;  Decisione del  09/03/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elezioni amministrative locali - Condotta delle pubbliche amministrazioni - Divieto di propaganda nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa - Sanzione della multa - Asserito trattamento irragionevolmente difforme rispetto ad analoghe condotte poste in essere in prossimità di elezioni regionali, politiche ed europee, esenti da qualunque sanzione - Insussistenza - Tertium comparationis non omogeneo - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che punisce con la sanzione della multa le pubbliche amministrazioni che, in violazione del divieto loro imposto, svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, anche se inerente alla rispettiva attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa. Le scelte discrezionali del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella configurazione del relativo trattamento sanzionatorio sono sindacabili solo se trasmodano nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee. Nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal giudice a quo, la disposizione impugnata non è omogenea all'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in tema di condotte realizzate dalle amministrazioni in prossimità di elezioni regionali, politiche ed europee. Quest'ultima fattispecie, inserita nel contesto di un'organica disciplina della comunicazione politica, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali ed è presidiata da sanzioni irrogate dall'AGCOM, la cui tipologia conferma che destinatari del divieto sono direttamente le amministrazioni pubbliche e non personalmente i soggetti che ne esercitano le funzioni. Nel caso de quo, al contrario, si vieta la propaganda di qualsiasi genere, avendo cioè a riferimento condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione. Inoltre, il divieto dettato dalla norma sospettata di incostituzionalità, pur essendo testualmente rivolto anch'esso alle pubbliche amministrazioni, per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale. Infine, diverso è anche l'arco temporale di efficacia del divieto, cosicché, in definitiva, la norma rivela una formulazione più ampia rispetto a quella presa come tertium comparationis.

Sull'assenza di ostacoli alla riproposizione di un'identica questione già sollevata dal medesimo giudice, nel medesimo grado di giudizio, dichiarata manifestamente inammissibile, laddove il giudice a quo integri la precedente motivazione, descrivendo in modo esaustivo i fatti e individuando con chiarezza la questione sollevata, v. le citate sentenze nn. 38/2009, 287/2001 e 176/2000.

Sulla possibilità di sindacare le scelte legislative ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, v., ex multis, le citate sentenze nn. 68/2012, 161/2009 e 324/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  25/03/1993  n. 81  art. 29  co. 5

legge  25/03/1993  n. 81  art. 29  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte