Legge - Leggi retroattive - Norma statale relativa alla determinazione di indennizzi per opere abusive su demanio marittimo - Ripercussione su giudizi pendenti, in cui lo Stato è parte - Censurata violazione del diritto fondamentale di difesa, dei principi del giusto processo, della parità delle armi e delle attribuzioni riservate all'autorità giudiziaria - Assenza di una compiuta argomentazione da parte del rimettente - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 141006).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell’indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, così definendo un assetto destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso. Sebbene il giudizio principale sia stato introdotto solo successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione censurata, il rimettente ha fatto solamente un mero accenno alla possibile pendenza di altri giudizi aventi a oggetto la determinazione della misura degli indennizzi in parola, invece di illustrare l’argomento con maggiore ampiezza.