Ordinanza 80/2016 (ECLI:IT:COST:2016:80)
Massima numero 38821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  08/03/2016;  Decisione del  08/03/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Veneto - Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 97, commi secondo e quarto, Cost., degli artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario). Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso determina, qualora sia accettata dalla parte costituita, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  28/11/2014  n. 37  art. 13  co. 

legge della Regione Veneto  28/11/2014  n. 37  art. 14  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 35  

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1    co. 563