Impiego pubblico - Causa di servizio - Previsione di un termine quinquennale di decadenza per la revisione dell'equo indennizzo - Asserita disparità di trattamento rispetto al dipendente pensionato, legittimato a chiedere la revisione del trattamento pensionistico privilegiato senza limiti di tempo - Asserita violazione della tutela indennitaria del dipendente - Censura di atto sprovvisto di forza di legge, sottratto al sindacato incidentale di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nell'ipotesi di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale, si può richiedere la revisione dell'equo indennizzo entro un termine di decadenza di cinque anni, che decorre dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento di concessione. Le censure del rimettente si appuntano in via esclusiva contro una disciplina di rango regolamentare, sottratta al sindacato incidentale di costituzionalità che è limitato alle fonti primarie.
Sull'impossibilità per la Corte di sindacare direttamente un analogo atto di normazione secondaria, v. la citata ordinanza n. 208/1997.
Sulla possibilità per il rimettente di denunciare un vizio non del regolamento in quanto tale, bensì della relativa legge di autorizzazione, v. la citata sentenza n. 427/2000.
Per l'orientamento che sottrae al sindacato incidentale di legittimità costituzionale, limitato alle fonti primarie, questioni incentrate su atti sprovvisti di forza di legge, v. le citate ordinanze nn. 389/2004 e 43/1998.
Sulla spettanza ai giudici comuni del sindacato sulle fonti di normazione secondaria, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 94/1964 e ordinanza n. 484/1993.