Ordinanza 82/2016 (ECLI:IT:COST:2016:82)
Massima numero 38823
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  09/03/2016;  Decisione del  09/03/2016
Deposito del 07/04/2016; Pubblicazione in G. U. 13/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Referendum abrogativo - Quesiti referendari aventi ad oggetto l'art. 38, commi 1-bis e 5, del d.l. n. 133 del 2014, richiesti dai Consigli regionali della Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto - Ius superveniens avente ad oggetto le richieste referendarie - Ordinanza dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione di cessazione delle operazioni - Ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dai delegati, ex art. 29 della legge n. 352 del 1970, dei Consigli regionali della Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Ufficio centrale per il referendum - Mancata deliberazione di cinque (dei sei ricorrenti) Consigli regionali di sollevare conflitto - Carenza del requisito soggettivo per il difetto di una nuova manifestazione di volontà espressa secundum legem dal potere interessato - Inammissibilità dei ricorsi.

Testo

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentati, in riferimento agli artt. 3 e 75 Cost., dai Consigli regionali della Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 1, comma 240, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione in relazione all'ordinanza del 7 gennaio 2016. Con la prima disposizione citata è stato abrogato l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, già oggetto di richiesta referendaria (secondo quesito referendario), mentre con la menzionata ordinanza è stato statuito, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non avessero più corso le operazioni referendarie relative al quesito avente ad oggetto il citato comma 1-bis abrogato. Entrambi i conflitti risultano carenti sotto il profilo del requisito soggettivo, dal momento che solo il Consiglio della Regione Veneto ha deliberato di sollevarli mentre avrebbero dovuto proporli almeno cinque Consigli regionali tra quelli che avevano originariamente avanzato la richiesta referendaria ai sensi dell'art. 75 Cost., configurati come autonomo centro di imputazione dell'attribuzione costituzionale. La richiesta di referendum, infatti, configura un atto complesso, risultante da una pluralità di distinte ma, quanto a contenuto, coincidenti deliberazioni dei singoli Consigli regionali, con la conseguenza che per sollevare conflitto nei confronti degli altri poteri dello Stato, è necessario un omologo atto complesso, frutto di deliberazioni consiliari diverse ed ulteriori rispetto a quelle intervenute per la precedente richiesta referendaria non essendo possibile scindere la titolarità del potere dalla legittimazione al ricorso per conflitto di attribuzione. La nomina dei delegati da parte dei Consigli regionali, ex art. 29 della l. n. 352 del 1970, quindi, non comporta la loro legittimazione a proporre il conflitto, in quanto l'iniziativa spetta esclusivamente ai Presidenti dei Consigli regionali, previa delibera dei Consigli stessi, che allo stato risulta inesistente.

Sul compito della Corte di stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se sussistano i presupposti di ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sintetizzati dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 nell'espressione "materia di conflitto", v., ex plurimis, l'ordinanza n. 172/1997.

Atti oggetto del giudizio

 28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 240

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 1

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

 07/01/2016  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte