Ambiente - Difesa del suolo - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento della Regione interessata - Insussistenza - Possibilità di attribuire alla norma censurata un significato compatibile con il principio cooperativo - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Regione Veneto in riferimento al principio di leale collaborazione - dell'art. 7, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che disciplina gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'interpretazione sistematica della disposizione impugnata, infatti, si evince che il legislatore statale riconosce da tempo alle regioni un ruolo importante in tema di difesa del suolo. Alla luce della disciplina generale della materia (d.lgs. n. 112/1998 e d.lgs. n. 152/2006) e del principio costituzionale di leale collaborazione, vanno dunque ritenuti implicitamente già previsti i raccordi invocati dalla Regione ricorrente, che possono assumere forme differenti, come ad esempio il previo parere della Conferenza Stato-regioni, o l'accoglimento di proposte regionali, come accaduto nel caso in esame.
Sull'afferenza della tutela del suolo alla tutela dell'ambiente e al governo del territorio, v. le citate sentenze nn. 109/2011, 341/2010 e 232/2009.
Sulla necessità che il principio di leale collaborazione preveda un coinvolgimento delle Regioni, v. la citata sentenza n. 232/2009.
Per il rigetto di questioni sollevate per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme denunciate prevedevano implicitamente il coinvolgimento delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 232/2009 (in tema di prevenzione del rischio idrogeologico), 19/2015 (riguardante il patto di stabilità), 278/2010 (riguardante le centrali nucleari), 235/2010 (riguardante l'utilizzo del personale scolastico), 451/2006 (riguardante il Fondo per l'edilizia a canone speciale), 227/2004 (riguardante il potere sostitutivo).
Sulla natura del principio di leale collaborazione, che lo rende suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità, grazie anche alla sua elasticità che gli consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni,v. le citate sentenze nn. 50/2005 e 308/2003.