Ambiente - Difesa del suolo - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Interventi c.d. integrati, concernenti la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuto carattere di dettaglio della normativa impugnata - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Insussistenza - Disciplina concernente interessi riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sicurezza, prevalente sulla competenza concorrente evocata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che disciplina gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, concernenti la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. La disposizione, di cui la ricorrente lamenta la natura dettagliata, a suo avviso incompatibile con le proprie competenze in materia di governo del territorio, disciplina gli interventi integrati a tutela del suolo, in cui non solo l'interesse ambientale ha peso prevalente su quello invocato dalla Regione, ma che riguardano prioritariamente la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.
Sull'afferenza prioritaria degli interventi per la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità alla materia di competenza esclusiva statale della sicurezza, v. la citata sentenza n. 21/2010.