Ambiente - Difesa del suolo - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Revoca, da parte del Ministro dell'ambiente, delle risorse già assegnate alle Regioni per lo stesso fine e non utilizzate - Ricorso della Regione Veneto - Asserito carattere di dettaglio delle norme, lesivo della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Prevalenza della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Regione Veneto in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 3, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che prevede la revoca, da parte del Ministro dell'ambiente, delle risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti - per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - e non utilizzate. Il principio di leale collaborazione è recessivo nel caso di revoca di risorse assegnate alle Regioni e da tempo inutilizzate, tanto più che la procedura prevista prevede un coinvolgimento regionale nell'adozione dell'atto di revoca. Quanto all'asserito carattere dettagliato delle disposizioni in esame, prescindendo dalla considerazione che in caso di concorrenza di competenze l'intervento del legislatore statale è ammissibile, nella specie la competenza esclusiva statale di tutela dell'ambiente è prevalente, e la norma si limita a prevedere le funzioni statali e a dettare le norme essenziali al loro svolgimento.
Sull'ammissibilità del rinvio interno per argomentare altre doglianze del ricorso, purché sia chiara la portata della questione, v. le citate sentenze nn. 68/2011 e 438/2008.
Sulla possibilità di considerare recessive le esigenze di leale collaborazione in caso di revoca di risorse assegnate alle Regioni e da tempo inutilizzate, v. le citate sentenze nn. 16/2010 e 105/2007.
Sull'ammissibilità dell'intervento legislativo statale in caso di concorrenza di competenze, che si limiti a prevedere le funzioni statali e a dettare le norme essenziali al loro svolgimento, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 140/2015 e 231/2005.