Ambiente - Difesa del suolo - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Revoca, da parte del Ministro dell'ambiente, delle risorse già assegnate per lo stesso fine alle Regioni e non utilizzate - Ricorso della Regione Veneto - Insufficiente motivazione circa la ridondanza sulle competenze regionali delle violazioni di parametri non competenziali - Assoluta genericità della motivazione delle ulteriori censure - Assoluta inconferenza di uno degli evocati parametri - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per insufficiente e generica motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 118 e 119 Cost. - dell'art. 7, comma 3, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che prevede la revoca, da parte del Ministro dell'ambiente, delle risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti - per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - e non utilizzate. Le lamentate violazioni dei parametri esterni al Titolo V della Costituzione risultano insufficientemente motivate quanto alla ridondanza sulle competenze della ricorrente. La Regione infatti non indica le materie di propria competenza sulle quali si rifletterebbe negativamente la violazione dei suddetti parametri, limitandosi a evocare una compromissione delle attribuzioni regionali e a ricordare una precedente pronuncia di accoglimento in un caso ritenuto simile. Inoltre, il richiamo all'art. 118 Cost. avviene attraverso una motivazione assolutamente generica. Infine, il riferimento all'art. 119 Cost. per il mancato rilievo dato al residuo fiscale della ricorrente (ossia il saldo fra ciò che ciascuna Regione riceve in termini di spesa pubblica e il suo contributo in termini di prelievo fiscale), appare generico, non solo perché lo Stato dovrebbe revocare le risorse assegnate per realizzare interventi di difesa del suolo e inutilizzate solo qualora la Regione inerte non abbia un residuo fiscale, ma anche perché tale saldo non può essere considerato un criterio specificativo dei precetti contenuti nell'art. 119 Cost.
Sulla necessità che la Regione dimostri che la violazione del parametro estraneo alla competenza si traduce in una lesione indiretta delle sue prerogative costituzionali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 220/2013, 8/2013, 221/2012, 80/2012 e 22/2012.
Sulla necessità che il ricorrente indichi le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. ex multis, sentenze nn. 3/2016 e 273/2015.
Sulla circostanza che l'assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest'ultimo sul territorio di provenienza non è un principio espresso dall'art. 119 Cost., v. la citata sentenza n. 69/2016.