Sentenza 84/2016 (ECLI:IT:COST:2016:84)
Massima numero 38828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/03/2016; Decisione del
22/03/2016
Deposito del 13/04/2016; Pubblicazione in G. U. 20/04/2016
Titolo
Costituzione in giudizio - Parti ricorrenti nel processo a quo - Atto tardivo - Inammissibilità - Conseguente inammissibilità della «richiesta di istruttoria».
Costituzione in giudizio - Parti ricorrenti nel processo a quo - Atto tardivo - Inammissibilità - Conseguente inammissibilità della «richiesta di istruttoria».
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), é inammissibile, in quanto palesemente tardiva, la costituzione delle parti ricorrenti nel processo a quo e non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini. Infatti, per un verso, la permanenza all'estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di promovimento, non può considerarsi oggettivamente impeditiva della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all'uopo incaricato, o comunque a mezzo di strumenti informatici; e, per altro verso, il difensore avrebbe potuto preventivamente chiedere ed ottenere la procura per il giudizio incidentale, in prospettiva del suo viaggio all'estero, nel periodo intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione. Conseguentemente, è altresì inammissibile la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dalle parti private.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), é inammissibile, in quanto palesemente tardiva, la costituzione delle parti ricorrenti nel processo a quo e non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini. Infatti, per un verso, la permanenza all'estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di promovimento, non può considerarsi oggettivamente impeditiva della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all'uopo incaricato, o comunque a mezzo di strumenti informatici; e, per altro verso, il difensore avrebbe potuto preventivamente chiedere ed ottenere la procura per il giudizio incidentale, in prospettiva del suo viaggio all'estero, nel periodo intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione. Conseguentemente, è altresì inammissibile la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dalle parti private.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte