Sentenza 84/2016 (ECLI:IT:COST:2016:84)
Massima numero 38829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/03/2016;  Decisione del  22/03/2016
Deposito del 13/04/2016; Pubblicazione in G. U. 20/04/2016
Massime associate alla pronuncia:  38828  38830  38831


Titolo
Intervento in giudizio - Associazione Vox-Osservatorio italiano sui Diritti - Soggetto che non è parte nel processo a quo e non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale - Inammissibilità - Conseguente inammissibilità della «richiesta di istruttoria».

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), é inammissibile l'intervento dell'Associazione Vox - Osservatorio italiano sui Diritti. Essa, infatti, non è parte nel giudizio principale e non è titolare di un interesse propriamente riconducibile al relativo oggetto, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso, essendo portatrice di meri generali interessi connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel processo a quo. Conseguentemente, è altresì inammissibile la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dall'interveniente.

Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di soggetti che non siano parti del giudizio a quo né titolari di un interesse propriamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 244/2014, 120/2014 e 38/2009; ordinanza allegata alla sentenza n. 170/2014.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte