Intervento in giudizio - Associazione Vox-Osservatorio italiano sui Diritti - Soggetto che non è parte nel processo a quo e non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale - Inammissibilità - Conseguente inammissibilità della «richiesta di istruttoria».
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), é inammissibile l'intervento dell'Associazione Vox - Osservatorio italiano sui Diritti. Essa, infatti, non è parte nel giudizio principale e non è titolare di un interesse propriamente riconducibile al relativo oggetto, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso, essendo portatrice di meri generali interessi connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel processo a quo. Conseguentemente, è altresì inammissibile la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dall'interveniente.
Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di soggetti che non siano parti del giudizio a quo né titolari di un interesse propriamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 244/2014, 120/2014 e 38/2009; ordinanza allegata alla sentenza n. 170/2014.