Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo - Carattere ipotetico e non attuale della rilevanza della questione nel giudizio a quo - Inammissibilità.
È inammissibile, perché avente una rilevanza meramente ipotetica e non attuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., in quanto stabilisce un divieto assoluto di revocare il consenso al trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo. Infatti, lo stesso rimettente riferisce che la ricorrente, dopo avere, in un primo momento, dichiarato di non volersi sottoporre all'impianto in utero dell'unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie, ha poi comunque accettato di portare a termine - e ciò ha fatto, sia pur con esito non positivo - il trattamento di PMA. Né il difetto di rilevanza del quesito può essere superato dalla circostanza che i ricorrenti intendano ripetere il ciclo di PMA, posto che tale intento pro futuro non vale a rendere attuale la questione riguardante la revoca del consenso nell'ambito del giudizio principale.
Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito di procedimenti d'urgenza, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare e, dunque, consumato la propria potestas iudicandi, v., per tutte, le citate sentenze nn. 96/2015, 200/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009.
Sulla manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, di pressoché identica questione, v. la citata sentenza n. 151/2009.