Sentenza 70/2024 (ECLI:IT:COST:2024:70)
Massima numero 46108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  07/03/2024;  Decisione del  07/03/2024
Deposito del 23/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46105  46106  46107  46109


Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Fondamento costituzionale - Elemento fondamentale dello Stato di diritto - Influenza del grado di meritevolezza sul bilanciamento con interessi antagonisti, costituzionalmente protetti - Possibilità, per il legislatore, di modificare sfavorevolmente i rapporti giuridici in essere, anche in relazione a diritti soggettivi perfetti - Condizioni - Ragionevolezza e razionalità della scelta - Accertamento mediante indici rivelatori. (Classif. 007001).

Testo

Il principio della tutela dell’affidamento costituisce ricaduta e declinazione “soggettiva” del principio di certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale. (Precedenti: S. 216/2023 - mass. 45905; S. 210/2021 - mass. 44268; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 267/20147 - mass. 40422; S. 154/2017 - mass. 41803; S. 16/2017 - mass. 39245).

 Il grado di meritevolezza dell’affidamento può influenzare il risultato dell’operazione di bilanciamento con gli interessi antagonisti pure costituzionalmente protetti. (Precedente: S. 108/2016 - mass. 38864).

 Il principio di tutela dell’affidamento non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche in relazione a diritti soggettivi perfetti. Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. (Precedenti: S. 216/2023 - mass. 45905; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 54/2019 - mass. 41865).

 L’affidamento non è tutelato in termini assoluti e inderogabili, bensì sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, da operarsi facendo riferimento ad alcuni parametri già identificati con chiarezza. In primo luogo, va considerato il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e, poi, travolta dall’intervento retroattivo. Viene in rilievo, poi, la prevedibilità della modifica retroattiva, cosicché viene tutelato solo l’affidamento generato da una situazione normativa sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento, di modo che la modifica intervenuta con effetto retroattivo giunga del tutto inaspettata. Ancora, interessi pubblici sopravvenuti possono comunque esigere interventi normativi che incidano su posizioni consolidate, purché nei limiti della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi perseguiti. La valutazione, infine, deve essere sempre condotta tenendo in debita considerazione le circostanze di fatto e di contesto entro cui l’intervento legislativo è maturato; in particolare, pertiene al prudente apprezzamento del legislatore la possibilità di modificare l’assetto di rapporti già definiti da precedenti leggi, quando risulti in concreto che queste ultime abbiano prodotto risultati non rispondenti a criteri di equità. (Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45025; S. 210/2021 - mass. 44268; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 149/2017 - mass. 39990; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 203/2016 - mass. 39036; S. 108/2016 - mass. 38864; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 160/2013 - mass. 37176; S. 56/1989; O. 432/1989).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte