Sentenza 85/2016 (ECLI:IT:COST:2016:85)
Massima numero 38832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/03/2016;  Decisione del  22/03/2016
Deposito del 13/04/2016; Pubblicazione in G. U. 20/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Siciliana - Nomina e assunzione dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione - Esclusione della procedura concorsuale - Asserita disparità di trattamento - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo quale rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la nomina e l'assunzione dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una procedura concorsuale. Né la motivazione dell'ordinanza di rimessione, né il tenore letterale della disposizione censurata offrono elementi che consentano di ritenere che la stessa qualificazione in termini di subordinazione sia imposta dal contenuto precettivo della norma stessa. Non viene affatto considerata la diversa interpretazione giurisprudenziale della disposizione, secondo la quale la disciplina in esame qualifica il detto rapporto in termini di collaborazione autonoma, sulla base di determinanti elementi di fiduciarietà, trattandosi di incarichi inerenti all'organizzazione ed al funzionamento di un ufficio posto alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione. D'altra parte, il riferimento al trattamento giuridico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali uffici, tenuto conto della loro possibile composizione «eterogenea», in quanto comprensiva di rapporti di collaborazione autonoma. Non rileva l'eventuale scostamento del rapporto di fatto, nel suo concreto atteggiarsi, dal modello prefigurato dal legislatore regionale: esso non costituisce, infatti, una conseguenza necessitata dall'applicazione della norma censurata. Inoltre, il rimettente, pur riconoscendo l'intervenuta abrogazione implicita della disposizione censurata per effetto dell'art. 9 della legge statale n. 150 del 2000 e dell'art. 127 della legge reg. n. 2 del 2002, non fornisce un'adeguata motivazione della rilevanza della questione ai fini della decisione in ordine alla domanda di ricostituzione de iure del rapporto di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/07/1976  n. 79  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte