Bilancio e contabilità pubblica - Misure per lo sviluppo, crescita ed occupazione - Ricorso della Regione Veneto - Difetto di motivazione del ricorso in ordine alle censure e ai parametri evocati - Carente ricostruzione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. La ricorrente denuncia in modo insufficiente l'asserita esorbitanza delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica impugnate. Infatti, con riferimento al comma 1, la necessaria ricostruzione del quadro normativo risulta gravemente carente, mentre, con riferimento ai commi 2, 3 e 4, si omette di indicare il percorso logico argomentativo idoneo a collegare la censura ai parametri invocati.
Sulla manifesta inammissibilità della censura in cui manca il percorso logico argomentativo idoneo a collegare la censura ai parametri invocati, v. la citata sentenza n. 28/2014.