Processo penale - Possibilità per il pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento - Possibilità per il giudice del dibattimento di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento - Censura di indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, assunto quale diritto vivente - Questione prospettata in termini intrinsecamente contraddittori e finalizzata ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui - alla luce dell'orientamento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto quale "diritto vivente" - «consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento». La questione risulta prospettata in termini intrinsecamente contraddittori ed è volta ad ottenere un avallo interpretativo, mediante un utilizzo improprio del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Il giudice a quo, infatti, pur sottoponendo a critica l'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione e pur ritenendo ampiamente praticabile una diversa interpretazione della norma censurata, non la adotta in quanto vi sarebbe una «somma probabilità» che il provvedimento su di essa basato venga riformato nei successivi gradi di giurisdizione cautelare.
Sulla manifesta inammissibilità della questione per uso improprio dell'incidente di costituzionalità, v., ex plurimis, le ordinanze nn. 161/2015, 205/2014 e 363/2010.