Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Previsione, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, della soglia di punibilità per ciascun periodo di imposta di euro 50.000 - Asserita disparità di trattamento rispetto al più grave delitto di omessa dichiarazione per il quale è prevista la soglia di punibilità di euro 103.291,38 - Ius superveniens che ha elevato la soglia di punibilità contestata ad euro 150.000 - Necessità di nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Sono restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. La norma censurata, infatti, è stata modificata dall'art. 7 del successivo d.lgs. n. 158 del 2015 che, nell'apportare un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, ha innalzato la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta e, quindi, ad un importo più elevato di quello richiesto dai giudici a quibus con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens, si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
Sulla restituzione degli atti per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 14/2016 e 256/2015.