Giustizia amministrativa - Competenza territoriale inderogabile - Previsione che la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza - Asserita violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo, nonché del diritto di azione in giudizio - Questione sollevata da un giudice che non deve fare applicazione della norma censurata - Difetto di rilevanza - Questione volta ad ottenere la revisione della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo - Finalità estranea al giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4-bis, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 2), del d.lgs. n. 160 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 Cost., in quanto, secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, attrae alla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel caso di connessione fra atto principale e atti consequenziali, fatta solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali. Infatti, il rimettente non deve fare applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale poiché, ai sensi del successivo art. 16, comma 3, la pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali e, come in ogni ipotesi di regolamento di competenza o di giurisdizione, la questione decisa dal giudice superiore non è più oggetto della cognizione devoluta al giudice del rinvio. Da altra angolazione, il quesito si traduce nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo, e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete.
Per il costante orientamento secondo cui, laddove il giudice del rinvio sia vincolato dalla decisione del giudice superiore e non debba applicare le norme oggetto di tale decisione, ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa, sicché nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte nel giudizio a quo, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 270/2014, 294/1995, 247/1995, 25/1989, 237/1976 e 116/1974; ordinanza n. 332/1987.
Sull'inammissibilità di una questione che si risolva nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo, e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete, v. la citata sentenza n. 294/1995.