Sentenza 70/2024 (ECLI:IT:COST:2024:70)
Massima numero 46109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  07/03/2024;  Decisione del  07/03/2024
Deposito del 23/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46105  46106  46107  46108


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Concessioni demaniali marittime – Introduzione retroattiva di nuovi criteri per la determinazione degli indennizzi da versare per opere abusive – Differenziazione tra occupazione mera e occupazione aggravata dalla trasformazione irreversibile delle superfici – Censurata violazione della tutela dei principi di uguaglianza e di affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 078003).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell’indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente d.l. n. 400 del 1993, come conv. L’affidamento generatosi in capo agli artefici di opere abusive su aree demaniali illegittimamente occupate, declinato nell’aspettativa di continuare a pagare gli stessi indennizzi previsti per condotte oggettivamente meno gravi, è stato legittimamente sacrificato dal legislatore, il quale, con la disposizione censurata, ha eliminato un’evidente sperequazione, superando la previa assenza di distinzione tra l’occupazione “mera” di aree demaniali marittime e l’occupazione “aggravata” dalla trasformazione irreversibile e non assentita delle medesime superfici – così differenziando posizioni caratterizzate da un’oggettiva diversa gravità delle condotte e consentendo di calibrare gli indennizzi dovuti e di evitare risultati iniqui. Inoltre, la modifica intervenuta, pur avendo efficacia innovativa e retroattiva non può neppure considerarsi assolutamente imprevedibile: il criterio di computo degli indennizzi utilizzato in precedenza, legato al parametro dei canoni di concessione, era già interessato da una precisa linea evolutiva caratterizzata dalla tendenza alla variazione in aumento, proprio con riferimento al demanio marittimo. Infine, la scelta del legislatore non può considerarsi neppure sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, dal momento che la tendenza all’aumento dei canoni demaniali – e, di conseguenza, dei relativi indennizzi per le occupazioni illegittime delle aree – segue una direttrice conforme agli artt. 3 e 97 Cost., volta a consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e a rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli di mercato pagati in favore di locatori privati. (Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45025; S. 210/2021 - mass. 44268; S. 49/2021 - mass. 43677; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 29/2017 - mass. 39579; S. 302/2010 - mass. 34976; S. 56/1989; O. 432/1989).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 257

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte