Sentenza 94/2016 (ECLI:IT:COST:2016:94)
Massima numero 38841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/04/2016;  Decisione del  20/04/2016
Deposito del 06/05/2016; Pubblicazione in G. U. 11/05/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica - Istituzione di misure di prevenzione atipiche nei confronti di tossicodipendenti che abbiano commesso illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti - Inosservanza delle misure - Sanzione dell'arresto da tre a diciotto mesi - Disposizione introdotta in sede di conversione - Difetto del requisito di omogeneità rispetto alle norme contenute nel decreto legge - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.77, secondo comma, Cost., l'art. 4-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, che solo in sede di conversione operata con l'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, ha introdotto l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contenente una contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. La disposizione censurata - diversamente dall'art. 4 del testo originario del decreto, che contiene norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza - prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica. La palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge, rende evidente la violazione del menzionato parametro costituzionale per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, mancando qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni stesse. Restano assorbiti gli altri motivi di censura.

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge, v. la sentenza n. 32/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/2005  n. 272  art. 4  co. 

legge  21/02/2006  n. 49  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 75  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte