Impiego pubblico - Ferie, riposi e permessi - Obbligo di godimento secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti - Divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia riconducibile alla volontà del lavoratore - Asserita violazione del diritto irrinunciabile al riposo e alle ferie retribuite - Asserita violazione del dovere di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro; e la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione". Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee.
Per l'orientamento secondo cui esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito il profilo della valutazione se l'interpretazione prescelta dal rimettente sia da considerare la sola persuasiva, v. le citate sentenze nn. 45/2016 e 262/2015.
Per l'affermazione che la disciplina impugnata non sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie, v. la citata sentenza n. 286/2013.
Sul riconoscimento del diritto alle ferie ad ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, v. la citata sentenza n. 189/1980.
Nel senso che il diritto alle ferie mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, nell'ottica di un equilibrato contemperamento con le esigenze dell'impresa, v. la citata sentenza n. 66/1963.
Sulla garanzia di un effettivo godimento delle ferie, v. le citate sentenze nn. 297/1990 e 616/1987.