Sentenza 97/2016 (ECLI:IT:COST:2016:97)
Massima numero 38844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
06/04/2016; Decisione del
06/04/2016
Deposito del 06/05/2016; Pubblicazione in G. U. 11/05/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contratto - Agenti commerciali indipendenti - Indennità di cessazione del rapporto di agenzia - Diritto subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni previste anziché al simultaneo concorso di entrambe - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega - Carente descrizione della fattispecie a quo - Inammissibilità della questione.
Contratto - Agenti commerciali indipendenti - Indennità di cessazione del rapporto di agenzia - Diritto subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni previste anziché al simultaneo concorso di entrambe - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega - Carente descrizione della fattispecie a quo - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. La norma impugnata subordina il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dalla direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, di cui la legge delega n. 428 del 1990 dispone l'attuazione. Tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette qualunque indicazione circa la sussistenza, nel caso di specie, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale, in modo tale da precludere l'accertamento della rilevanza della questione.
È inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. La norma impugnata subordina il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dalla direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, di cui la legge delega n. 428 del 1990 dispone l'attuazione. Tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette qualunque indicazione circa la sussistenza, nel caso di specie, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale, in modo tale da precludere l'accertamento della rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 1751
co. 1
decreto legislativo
10/09/1991
n. 303
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 29/12/1990
n. 428
art.
direttiva CEE 18/12/1986
n. 653
art.