Ordinanza 99/2016 (ECLI:IT:COST:2016:99)
Massima numero 38846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/04/2016;  Decisione del  06/04/2016
Deposito del 06/05/2016; Pubblicazione in G. U. 11/05/2016
Massime associate alla pronuncia:  38847


Titolo
Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina transitoria - Previsione che la nuova disciplina, consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione, non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge - Mancata estensione della clausola di salvezza anche agli arbitrati "conferiti" dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente - Lamentata attribuzione retroattiva a favore della parte pubblica del diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, negando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge - Asserito contrasto con il principio di certezza e di stabilità dell'ordinamento giuridico - Asserito contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica - Asserita violazione dei principi di parità delle armi e di autonomia negoziale - Asserita violazione del principio del giudice naturale contrattualmente individuato - Insussistenza - Questione già scrutinata con la sentenza n. 108 del 2015 - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che la nuova disciplina in materia di arbitrato nei contratti pubblici - consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione - non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge. Identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 2015, cosicché non sono ravvisabili ragioni che inducano a una diversa decisione. In particolare, lo ius superveniens consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro.

Sulla non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 108/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/11/2012  n. 190  art. 1  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte