Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina transitoria - Previsione che la nuova disciplina, consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione, non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge - Mancata estensione della clausola di salvezza anche agli arbitrati "conferiti" dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente - Lamentata attribuzione retroattiva a favore della parte pubblica del diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, negando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge - Asserito contrasto con il principio di certezza e di stabilità dell'ordinamento giuridico - Asserito contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica - Asserita violazione dei principi di parità delle armi e di autonomia negoziale - Asserita violazione del principio del giudice naturale contrattualmente individuato - Insussistenza - Questione già scrutinata con la sentenza n. 108 del 2015 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che la nuova disciplina in materia di arbitrato nei contratti pubblici - consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione - non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge. Identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 2015, cosicché non sono ravvisabili ragioni che inducano a una diversa decisione. In particolare, lo ius superveniens consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro.
Sulla non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 108/2015.