Sentenza 101/2016 (ECLI:IT:COST:2016:101)
Massima numero 38849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
19/04/2016; Decisione del
19/04/2016
Deposito del 12/05/2016; Pubblicazione in G. U. 18/05/2016
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Lombardia - Esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di funzioni - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle richieste del ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Enti locali - Norme della Regione Lombardia - Esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di funzioni - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle richieste del ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120 Cost., nella parte in cui prevede l'esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, in difformità dell'obbligatorietà della gestione associata di tutte le suddette funzioni. La rinuncia al ricorso (per la sopravvenuta modifica della norma impugnata ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. a, della legge regionale n. 20 del 2015) comporta, in quanto accettata dalla parte resistente, l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120 Cost., nella parte in cui prevede l'esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, in difformità dell'obbligatorietà della gestione associata di tutte le suddette funzioni. La rinuncia al ricorso (per la sopravvenuta modifica della norma impugnata ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. a, della legge regionale n. 20 del 2015) comporta, in quanto accettata dalla parte resistente, l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
30/12/2014
n. 35
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 19/12/1996
n. 92
art.