Sentenza 101/2016 (ECLI:IT:COST:2016:101)
Massima numero 38850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  19/04/2016;  Decisione del  19/04/2016
Deposito del 12/05/2016; Pubblicazione in G. U. 18/05/2016
Massime associate alla pronuncia:  38849  38851  38852  38853


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. f), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120 Cost., nella parte in cui prevederebbe un'applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica, di cui all'art. 53-bis, comma 5-bis, della legge regionale n. 26 del 2003. La "soppressione" della norma - senza aver avuto in precedenza alcuna applicazione, come attestato dalla resistente - ad opera dell'art. 8, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 22 del 2015 determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  30/12/2014  n. 35  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  19/12/1996  n. 92  art.