Rifiuti - Norme della Regione Lombardia - Smaltimento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni - Trattamento in impianti di recupero energetico - Necessità di "previo accordo tra le Regioni interessate" - Introduzione di un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente regolata dal legislatore statale - Violazione della competenza statale esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente - Ostacolo alla libera circolazione di cose tra le Regioni - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 120 Cost., l'art. 14, commi 3-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. a, della legge regionale n. 35 del 2014), che nel determinare il contributo previsto per il trattamento in impianti di recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale, dispone che tale trattamento si attui previo accordo tra le Regioni interessate. La previsione dell'accordo - introducendo un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente regolata dal legislatore statale - viola sia la competenza esclusiva statale in materia ambientale, sia la libera circolazione di cose tra le Regioni, per l'ostacolo che ne deriva.
Per la riconducibilità della disciplina dei rifiuti nell'ambito della materia della tutela dell'ambiente, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 180/2015, 149/2015, 58/2015, 70/2014, 69/2011, 373/2010 e 127/2010.