Energia - Norme della Regione Lombardia - Impianti di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico - Scadenza della concessione per la gestione - Possibilità di accordare la temporanea prosecuzione dell'attività al fine di garantire la continuità della produzione elettrica per i tempi necessari per espletare le procedure di gara - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la normativa statale di riferimento attuativa di norme comunitarie - Asserita violazione della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia - Asserita violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, nel testo modificato dall'art. 8, comma 13, lett. s), della legge regionale n. 22 del 2015. La norma consente alla Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per espletare le procedure di gara, e per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, di disporre la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. La norma, infatti, non devia dal binario fissato dal d.lgs. n. 79 del 1999, il quale stabilisce, per le concessioni idroelettriche scadenti entro il 31 dicembre 2017, che la gara di evidenza pubblica per la nuova concessione possa essere differita entro due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale ivi contemplato e che, qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, quello uscente prosegua la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Inoltre, se è vero che la disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia della «tutela della concorrenza», è anche vero che la temporanea proseguibilità della gestione oggetto di concessione scaduta, in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione, non reca alcun effettivo vulnus al principio di concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure.
Sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale alla nuova norma che sostituisce la precedente impugnata laddove questa non abbia avuto applicazione e l'altra sia sostanzialmente omogenea alla precedente, v. le citate sentenze nn. 167/2013 e 198/2012.
Sull'appartenenza della disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, alla materia della «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volta a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio statale v., per tutte, la citata sentenza n. 28/2014.