Reati e pene - Abuso di informazioni privilegiate - Previsione che le relative condotte sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato - Asserita violazione del principio c.d. del ne bis in idem, affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Grande Stevens contro Italia - Richiesta di escludere il cumulo delle sanzioni, penale e amministrativa, attraverso la sostituzione della locuzione "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" con la locuzione "salvo che il fatto costituisca reato" - Questione non rilevante nel giudizio a quo in quanto non utile e funzionale al rispetto del principio del ne bis in idem - Inammissibilità.
È inammissibile, perché non rilevante nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto, nel punire l'illecito amministrativo dell'abuso di informazioni privilegiate, fa salve le sanzioni penali, anziché far recedere l'illecito amministrativo, quando il medesimo fatto costituisce reato, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi di "doppio binario sanzionatorio" in cui la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. Infatti, la censurata disposizione ha già ricevuto definitiva applicazione dall'autorità amministrativa nel relativo procedimento, mentre la Corte rimettente è chiamata a giudicare in riferimento al reato di cui al precedente art. 184, comma 1, lett. b). Inoltre, l'eventuale accoglimento della questione non solo non consentirebbe di evitare la lamentata violazione del ne bis in idem, ma contribuirebbe al suo verificarsi, dato che l'autorità giudiziaria procedente dovrebbe comunque proseguire il giudizio penale, benché l'imputato sia già stato assoggettato, per gli stessi fatti, a un giudizio amministrativo divenuto definitivo e benché, in considerazione della gravità delle sanzioni applicate, a questo giudizio debba essere attribuita natura "sostanzialmente" penale, secondo l'interpretazione della Corte europea. Tale abnorme effetto tradirebbe l'esigenza che non si produca nel processo principale la violazione della Costituzione, cui è sotteso il carattere pregiudiziale della questione di costituzionalità, e con esso il requisito della rilevanza. La pur ipotizzata applicabilità dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 al caso in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito amministrativo che assume veste "penale" ai soli fini del rispetto delle garanzie della CEDU (con conseguente revoca della sanzione pecuniaria divenuta priva di base legale) è un profilo attinente alle vicende della sanzione amministrativa, privo di rilevanza per la rimettente e inidoneo a scongiurare la violazione del ne bis in idem, pienamente integrata dal proseguimento del giudizio penale. Sul piano sistematico, infine, la questione eccede lo scopo al quale dovrebbe essere ricondotta sulla base della norma convenzionale interposta. Per la consolidata giurisprudenza europea, il divieto di bis in idem ha carattere processuale e non sostanziale, sicché permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli e con diverse sanzioni, purché ciò avvenga in un unico procedimento o in procedimenti coordinati e non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro. Il divieto può di fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti di natura diversa, ma spetta al legislatore stabilire quali soluzioni adottare per porre rimedio alle frizioni tra l'ordinamento nazionale e la CEDU.
Per il costante orientamento secondo cui sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2015, 162/2014, 237/2013, 272/2012, 304/2011, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e 263/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012.