Reati e pene - Abuso di informazioni privilegiate - Previsione che le relative condotte sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato - Questione sollevata in via subordinata - Asserita violazione del principio c.d. del ne bis in idem, affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Grande Stevens contro Italia - Richiesta di escludere il cumulo delle sanzioni, penale e amministrativa, attraverso "l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli" - Richiesta di pronuncia additiva che determinerebbe incertezza in ordine al tipo di risposta sanzionatoria, amministrativa o penale, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente - Motivazione perplessa dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per il carattere perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), come interpretato dalla Corte europea nei casi di "doppio binario sanzionatorio" nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. La Corte rimettente è consapevole che l'accoglimento della questione condurrebbe a una soluzione di incerta compatibilità con la Costituzione e determinerebbe un'incertezza quanto al tipo di risposta sanzionatoria, amministrativa o penale, che l'ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente. Infatti, l'intervento additivo richiesto non determinerebbe un ordine di priorità, né altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti, penale e amministrativo, cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo così rimedio ai singoli casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale da parte dell'ordinamento italiano del divieto di bis in idem, come censurata dalla Corte di Strasburgo. L'incertezza e la casualità delle sanzioni applicabili potrebbero a loro volta dar luogo alla violazione di altri principi costituzionali, quali la determinatezza e la legalità della sanzione penale (art. 25 Cost.), la ragionevolezza e la parità di trattamento (art. 3 Cost.), nonché l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle sanzioni, imposte dal diritto dell'Unione europea (artt. 11 e 117 Cost.). Nel ragionamento del giudice rimettente, tali "incongruenze" dovrebbero soccombere di fronte al prioritario rilievo da conferire alla tutela del diritto personale a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto. In tal modo, la questione, sollevata in via subordinata per il caso di infondatezza del quesito principale (avente ad oggetto l'art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998), individuato quale via privilegiata per risolvere il dubbio di costituzionalità e tuttavia non percorribile per il ritenuto difetto di rilevanza, diviene per definizione un'incongrua soluzione di ripiego.
Per il costante orientamento secondo cui sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2015, 162/2014, 237/2013, 272/2012, 304/2011, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e 263/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012.