Reati e pene - Manipolazione del mercato - Previsione che le relative condotte sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato - Asserita violazione del principio c.d. del ne bis in idem, affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Grande Stevens contro Italia - Richiesta di "verificare se la obbligatorietà delle sanzioni amministrative nel sistema degli illeciti di market abuse sia confliggente col sistema del c.d. divieto del ne bis in idem, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale e se, eventualmente, quest'ultima, a prescindere dalla sua afflittività e proporzionalità, in relazione al fatto commesso, sia preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa, o se ne debba solamente tenere conto al fine della successiva comminatoria della sanzione amministrativa" - Questione dal petitum incerto, formulata in maniera dubitativa e perplessa - Inammissibilità.
È inammissibile, siccome formulata in maniera dubitativa e perplessa e connotata da un petitum oscuro e incerto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede, per le condotte di manipolazione del mercato, la comminatoria congiunta della sanzione amministrativa ivi contemplata e della sanzione penale stabilita dal precedente art. 185, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per i medesimi fatti), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi di "doppio binario sanzionatorio" nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. La Corte rimettente non scioglie i dubbi che essa stessa formula quanto alla compatibilità tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e i principi del diritto dell'Unione europea, sia in ordine all'eventuale non applicazione della normativa interna, sia sul possibile contrasto tra l'interpretazione del principio del ne bis in idem prescelta dalla Corte di Strasburgo e quella adottata nell'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dei principi delle direttive europee che impongono di verificare l'effettività, l'adeguatezza e la dissuasività delle sanzioni. Tali dubbi dovevano invece essere superati e risolti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione. Inoltre, la rimettente finisce per non chiarire adeguatamente la portata dell'intervento richiesto al giudice delle leggi.
Sulla natura perentoria del termine per la costituzione e l'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 220/2014, 128/2014 e 303/2010.