Sentenza 103/2016 (ECLI:IT:COST:2016:103)
Massima numero 38857
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2016;  Decisione del  22/03/2016
Deposito del 12/05/2016; Pubblicazione in G. U. 18/05/2016
Massime associate alla pronuncia:  38858


Titolo
Imposte e tasse - Regione Siciliana - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nella parte concernente l'attuazione degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali ex art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana - Lamentata sottrazione di risorse di spettanza della Regione, senza l'osservanza delle procedure ex art. 27 della legge n. 42 del 2009 a garanzia delle autonomie speciali e senza la partecipazione della Regione al procedimento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, resa con la sentenza n. 65 del 2015, dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 - Dichiarazione che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze emanare la nota impugnata - Conseguente annullamento dell'atto.

Testo

Non spettava allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni emanare la nota del 23 luglio 2012, n. 0052547 nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione siciliana in esecuzione dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012; la nota indicata va, conseguentemente, annullata in parte qua. A seguito della sentenza n. 65 del 2015 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione del decreto citato, in precedenza impugnata dalla stessa Regione siciliana in via principale - è venuto meno il fondamento legislativo della nota impugnata. Quest'ultima, pertanto, nel disporre, in violazione degli artt. 36, primo comma, dello statuto siciliano e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, gli accantonamenti afferenti alle entrate di spettanza regionale previste dal richiamato art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 risulta autonomamente e direttamente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, v. la citata sentenza n. 65/2015.

Atti oggetto del giudizio

nota del ministero dell'economia e finanze  23/07/2012  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1