Sentenza 103/2016 (ECLI:IT:COST:2016:103)
Massima numero 38858
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2016;  Decisione del  22/03/2016
Deposito del 12/05/2016; Pubblicazione in G. U. 18/05/2016
Massime associate alla pronuncia:  38857


Titolo
Imposte e tasse - Regione Siciliana - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nella parte concernente l'attuazione degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali ex artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e 4, comma 11, del d.l. n. 16 del 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana - Lamentata sottrazione di risorse di spettanza della Regione, senza l'osservanza delle procedure ex art. 27 della legge n. 42 del 2009 a garanzia delle autonomie speciali e senza la partecipazione della Regione al procedimento, asseritamente lesiva delle prerogative statutarie e del principio di leale collaborazione - Censura di atto meramente esecutivo di norme anteriori già scrutinate (artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011) e di norma anteriore non impugnata (art. 4, comma 11, del d.l. n. 16 del 2012) - Inammissibilità del conflitto di attribuzione.

Testo

È inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del 23 luglio 2012, n. 0052547 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti in esecuzione degli artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16 del 2012. La nota ministeriale, infatti, costituisce atto meramente esecutivo delle prime due disposizioni richiamate, già impugnate con ricorsi in via principale decisi in senso negativo per la Regione siciliana con le sentenze nn. 155 e 82 del 2015. Con riferimento agli accantonamenti operati dalla nota in attuazione dell'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16 del 2012, che non è stato precedentemente impugnato in via principale, il ricorso è inammissibile perché si è determinata la decadenza dall'esercizio dell'azione; la nota ministeriale si configura, in parte qua, come atto consequenziale, di natura confermativa, riproduttiva, esplicativa, esecutiva di atti anteriori non impugnati.

Sulla natura meramente consequenziale di note ministeriali che danno attuazione a previsioni legislative, laddove provvedono agli accantonamenti ivi previsti, limitandosi a definire «i termini concreti» della previsione normativa, v. la citata sentenza n. 77/2016.

Sulla dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 155/2015.

Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 82/2015.

Sull'affermazione in base alla quale, una volta riconosciute infondate le censure di illegittimità costituzionale rivolte alla norma presupposta, non può riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse all'atto ministeriale che detta le relative modalità applicative, v. la citata sentenza n. 138/1999.

Sulla decadenza dall'esercizio dell'azione che non consente l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale della norma non impugnata e rispetto alla quale è, ormai, trascorso il termine di impugnazione fissato dalla legge, v. le citate sentenze nn. 144/2013, 207/2012 e 369/2010.

Atti oggetto del giudizio

nota del ministero dell'economia e finanze  23/07/2012  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1