Corte dei conti - Rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali del Veneto per l'esercizio finanziario 2013 - Spese sostenute per incarichi defensionali davanti alla giurisdizione amministrativa - Spese effettuate dal 1° gennaio al 16 febbraio 2013 - Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, che ne ha dichiarato l'irregolarità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto - Censure di erroneità del disconoscimento della regolarità delle spese effettuate e di illegittimità del controllo, non attinenti all'invasione della sfera costituzionale della ricorrente - Inammissibilità del ricorso.
Sono inammissibili, per difetto di tono costituzionale, il secondo e il terzo motivo del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso - in riferimento a molteplici parametri costituzionali, al d.l. n. 174 del 2012 nonché al principio di leale collaborazione - dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, con cui è stata dichiarata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2013 nei limiti e per gli importi ivi indicati. La ricorrente ha lamentato l'erroneità del disconoscimento della regolarità delle spese sostenute per incarichi defensionali davanti alla giurisdizione amministrativa e l'illegittimità del controllo in relazione alle spese effettuate dal 1° gennaio al 16 febbraio 2013 ovverossia prima dell'entrata in vigore del d.P.C.m 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). In entrambi i casi, oggetto delle doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente ma la mera illegittimità della funzione esercitata, che deve essere fatta valere innanzi alla giurisdizione comune. Nella prima ipotesi, infatti, la Regione non contesta l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello per legge spettante alla Corte dei conti, e per ciò solo incidente sulle sue prerogative costituzionali di autonomia, bensì la mera violazione dei criteri contenuti nel d.P.C.m; nel secondo caso, poi, contesta non l'esistenza stessa del potere di controllo sui rendiconti relativi all'anno 2013 nella loro globalità, ma il fatto che, per le spese anteriori all'entrata in vigore del d.P.C.m., il controllo sia stato effettuato alla stregua di criteri non ancora emanati.
Per l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, v. le citate sentenze nn. 130/2014, 144/2013, 207/2012 e 369/2010.
Sulla qualificazione dei gruppi consiliari come organi del Consiglio regionale, v. la sentenza n. 39/2014.
Sulla legittimazione regionale a proporre conflitto di attribuzione tra enti in ragione della lamentata lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 107/2015, 130/2014, 252/2013, 195/2007 e 163/1997.
Sulla sussistenza di tono costituzionale del conflitto nel caso venga prospettato l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, essendo integrata un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto che incide sulle prerogative costituzionali della ricorrente, v. le citate sentenze nn. 235/2015, 263/2014, 137/2014 e 380/2007.
Sulla necessità di far valere davanti alla giurisdizione comune le doglianze, non di invasione della sfera costituzionale della parte ricorrente, ma di mera illegittimità della funzione esercitata, v. le citate sentenze nn. 263/2014, 52/2013, 305/2011, 412/2008, 235/2008 e 380/2007.