Corte dei conti - Rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali del Veneto per l'esercizio finanziario 2013 - Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, che ne ha dichiarato l'irregolarità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto - Lamentato esercizio di sindacato di merito interferente con l'autonomia politica dei gruppi - Asserita violazione dell'autonomia e delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Controllo volto ad accertare la conformità delle spese rendicontate ai criteri di veridicità e correttezza contenuti nelle linee guida - Dichiarazione che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012.
Spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Nessun controllo di merito risulta essere stato effettuato poiché la deliberazione 11 aprile 2014, n. 269 - impugnata dalla Regione Veneto in riferimento a molteplici parametri costituzionali, al d.l. n. 174 del 2012 nonché al principio di leale collaborazione - non ha svolto valutazioni dirette a sindacare l'opportunità, l'utilità o la proficuità delle spese. La sezione regionale di controllo, al contrario, si è attenuta ai principi sanciti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012 nonché dal menzionato d.P.C.m., effettuando un controllo volto ad accertare la conformità delle spese rendicontate ai criteri di veridicità e correttezza contenuti nelle linee guida. Le censurate richieste di chiarimenti e di integrazione documentale e il lamentato controllo analitico della documentazione prodotta dai gruppi a supporto dei rendiconti, poi, appaiono nient'altro che lo strumento indicato dal legislatore, oltre che logicamente necessario, per valutare l'inerenza delle spese ai fini istituzionali.
Per l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, v. le citate sentenze nn. 130/2014, 144/2013, 207/2012 e 369/2010.
Sulla qualificazione dei gruppi consiliari come organi del Consiglio regionale, v. la sentenza n. 39/2014.
Sulla legittimazione regionale a proporre conflitto di attribuzione tra enti in ragione della lamentata lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 107/2015, 130/2014, 252/2013, 195/2007 e 163/1997.
Sul'affermazione in base alla quale il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, anche se non deve spingersi fino ad un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, debba comunque ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, v. la citata sentenza n. 263/2014.