Reati e pene - Reati contro la famiglia - Delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Regime di procedibilità - Punibilità d'ufficio - Punibilità a querela - Omessa previsione, a differenza del reato di sottrazione di persone incapaci - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210035).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato di delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero sia perseguibile d’ufficio anziché a querela. La disposizione censurata – che si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori – non realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen., per il quale è prevista la punibilità a querela. Il legislatore, nel prevedere tale diverso regime di perseguibilità, ha esercitato la propria discrezionalità in maniera non irragionevole in ragione del rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dal reato in esame, correlato al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia. La condotta realizzata all’estero, infatti, è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen., e, quindi non comparabile, in quanto incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. (Precedenti: S. 102/2020 - mass. 43100; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092).