Commercio - Energia - Norme della Regione Lombardia - Vendita dei carburanti per autotrazione - Obblighi riguardanti l'erogazione del carburante a basso impatto ambientale, gravanti sui gestori di nuovi impianti e su quelli di impianti ammodernati - Asserito ostacolo all'accesso di nuovi operatori ad un'attività economica completamente liberalizzata, con effetto distorsivo della concorrenza - Asserito contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi - Insussistenza - Efficienza ambientale e diffusione dei carburanti meno inquinanti, quali finalità proprie della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost. Le disposizioni impugnate, che modificano la disciplina in materia di vendita di carburanti per autotrazione, prevedono che sia i nuovi operatori che quelli che intendano ammodernare impianti già esistenti, debbano installare erogatori di energia elettrica, GPL o metano, salvo che nel contesto considerato tale installazione sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all'entità della modifica. Secondo il ricorrente le disposizioni sarebbero ingiustificatamente discriminatorie, perché non imporrebbero obblighi analoghi anche agli operatori già attivi, creando barriere all'ingresso nel mercato interessato, in contrasto sia con la disciplina statale in tema di concorrenza (art. 17, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012), che con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE). Al contrario, le misure oggetto dell'impugnazione si applicano solo quando non comportino ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali, conformandosi così alla disciplina statale. I vincoli introdotti hanno inoltre un carattere transitorio, e presentano due ulteriori margini di flessibilità, riguardando le sole aree urbane individuate dalla Giunta, e potendosi realizzare d'intesa con il Comune competente. Essi risultano così proporzionati agli obiettivi perseguiti (benché diversamente modulati per gli impianti nuovi e per quelli preesistenti), e consentono di equilibrare i costi e gli introiti aggiuntivi previsti dal piano economico-finanziario della futura gestione dell'impianto. Infine, migliorando l'efficienza ambientale degli impianti, e quindi dei servizi offerti ai consumatori, le misure introdotte realizzano le finalità alle quali la concorrenza è rivolta.
Sull'illegittimità di misure che prevedano l'obbligo, per i soli nuovi operatori, di installare impianti che oltre alla benzina e al gasolio eroghino almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano o GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, seppure a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, v. la citata sentenza n. 125/2014.